Giurisdizione italiana e azioni contro la Cina per il Covid: riconosciuta l’immunità

Non sussiste un’eccezione all’applicazione della regola sull’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione nei casi di azioni avviate per ottenere un risarcimento del danno a seguito del contagio da Covid-19. Di conseguenza, la Cina può rivendicare l’immunità e la giurisdizione italiana va esclusa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 16136 depositata l’11 giugno (ordinanza). Un esito scontato tenendo conto che, nel caso in esame, non si configurava alcuna commissione di crimini di guerra o contro l’umanità, con la conseguenza che la giurisprudenza “Ferrini” è stata richiamata in modo non corretto. La vicenda riguardava una donna che aveva citato in giudizio la Cina dinanzi al giudice di pace di Frosinone chiedendo l’accertamento della responsabilità e il risarcimento del danno per la morte della madre a causa del Covid. Secondo la ricorrente, la Cina aveva comunicato l’esistenza di alcuni casi di polmonite con ritardo, in violazione del Regolamento sanitario internazionale in vigore dal 15 giugno 2017. La Corte di Cassazione ha escluso la giurisdizione del giudice italiano in ragione dell’immunità dello Stato estero. Ricostruita la giurisprudenza nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla controversia Germania contro Italia, la Corte ha affermato l’immunità della Cina e ha rilevato che, nel caso in esame, non si configuravano “comportamenti integranti crimini contro l’umanità”, con la conseguenza che la controversia non rientra nella competenza del giudice italiano anche perché – precisa la Suprema Corte – le condotte della Cina, molte delle quali omissive, “sono evidentemente espressive di attività cd. iure imperii”. Pertanto, per la Cassazione, “l’aspirazione della ricorrente a trapiantare” il percorso a partire dal caso Ferrini “alla fattispecie dedotta in giudizio, onde pervenire alla sterilizzazione dell’immunità in favore della convenuta, non può però avere seguito”.  Esclusa così la giurisdizione italiana.

1 Risposta
  • Avv. Berno - Castelfranco
    giugno 17, 2024

    La decisione della Corte di Cassazione era prevedibile: l’immunità degli Stati esteri viene confermata anche in casi di risarcimento danni legati al Covid-19. Il richiamo alla giurisprudenza “Ferrini” non è stato ritenuto pertinente, e le azioni della Cina sono state considerate attività iure imperii.

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *