Arbitrato internazionale e adesione all’UE: nuova pronuncia dei giudici statunitensi

Abrogazione degli incentivi fiscali ad aziende in vista dell’adesione all’Unione europea e controversie risolte con arbitrato in materia di investimenti. Su tale questione si è pronunciata la Corte di appello del distretto della Columbia (Stati Uniti) il 16 maggio nella controversia tra gli imprenditori svedesi Micula e altri enti contro Romania (n. 23-7008, arbitrato). La vicenda aveva al centro le attività di alcuni imprenditori e società che, in ragione degli incentivi fiscali corrisposti dalla Romania, avevano deciso di effettuare investimenti in alcune regioni economicamente svantaggiate. Tuttavia, il governo rumeno aveva deciso di bloccare gli incentivi in vista dell’adesione all’Unione europea e, quindi, gli imprenditori avevano presentato un’istanza in sede arbitrale. Il collegio arbitrale, nel 2019, dando torto alla Romania, aveva accolto la posizione degli imprenditori disponendo un pagamento di 356.439 dollari a titolo di risarcimento del danno. La Romania contestava la competenza del collegio arbitrale ritenendo che la clausola arbitrale contenuta nel Trattato bilaterale sugli investimenti (BIT) tra Svezia e Romania che, tra l’altro, conteneva una norma in base alla quale le controversie tra gli investitori e i paesi firmatari dovevano essere decise da un tribunale arbitrale, fosse nulla dal momento dell’adesione di Bucarest all’Unione europea. Inoltre, i giudici statunitensi non avrebbero avuto competenza in forza del Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) La Corte di appello ha invece confermato il lodo arbitrale e la pronuncia del tribunale distrettuale chiarendo che il diritto Ue non era applicabile in quanto la controversia era sorta prima dell’adesione all’Unione europea, oltre alla circostanza che il lodo non verteva sull’interpretazione del diritto Ue. I giudici di appello hanno anche affermato che la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2022 (C-638/19), invocata dalla Romania, non aveva in alcun modo stabilito l’applicazione retroattiva delle regole europee a fatti precedenti all’adesione all’Unione europea. Esclusa, quindi, la nullità del lodo e della pronuncia del tribunale distrettuale. 

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