Per assicurare che gli interventi nel contesto del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) siano conformi al principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (Do No Significant Harm, DNSH) imposto dall’Unione europea e declinato in sei obiettivi ambientali stabiliti nel Green Deal europeo, la Presidenza del Consiglio ha adottato una “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”, allegata alla circolare n. 22 del 14 maggio 2024 (Guida). La Guida non introduce nuovi vincoli, ma cerca di coordinare le diverse fonti giuridiche nazionali ed europee. Nel regolamento (UE) 2021/241, che ha istituito il dispositivo per la ripresa, era imposto il rispetto del principio DNSH e, prima ancora, nel regolamento 2020/852 e in quello delegato 2021/2139, l’Unione ha descritto i criteri generali che permettono di stabilire i casi in cui un’attività economica sia rispettosa dell’obbligo di non causare un danno significativo. In questa direzione, gli investimenti e le riforme del PNRR non devono produrre significative emissioni di gas ad effetto serra tali da non permettere il contenimento dell’innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030, con la conseguenza che sono escluse le iniziative connesse all’utilizzo di fonti fossili; quelle che comportano un’esposizione agli eventuali rischi indotti dal cambiamento climatico; che compromettano lo stato qualitativo delle risorse idriche con indebita pressione sulla risorse; che utilizzino in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i quali non è possibile il recupero; introducano sostanze pericolose come quelle indicate nell’Authorization List del regolamento UE Reach; compromettano i siti indicati nella rete Natura 2000. Nella Guida è chiarito che ogni fase dell’intervento, dalla selezione dei progetti alla rendicontazione, deve passare attraverso un controllo del rispetto del principio DNSH.
Per avere un quadro preciso dell’applicazione, la Guida sottolinea l’utilizzo di mappature che forniscono un’associazione tra gli investimenti o le riforme e le schede tecniche. Così la Guida, rispetto a quella precedente, include ulteriori schede tecniche necessarie a seguito della riprogrammazione e dell’inserimento di nuove misure ed effettua la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell’evoluzione della normativa ambientale; assicura un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici della Commissione europea sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento (UE) 2021/241 sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza; recepisce le indicazioni derivanti dal Regolamento Delegato (UE) 2023/2486; chiarisce l’interpretazione di alcune indicazioni, anche sulla base delle domande pervenute nel corso dei primi due anni di applicazione da parte di soggetti attuatori e amministrazioni centrali; specifica gli elementi di comprova da caricare sul sistema ReGiS nelle fasi principali dell’attuazione ossia nell’attestazione relativa alla selezione dei progetti, nell’attestazione relativa alla gara d’appalto (o, in generale, della procedura di affidamento) e nell’attestazione sui singoli Stati “Avanzamento Lavori” (Rendiconti di Progetto). Inoltre, per fornire un ulteriore strumento idoneo a favorire il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all’ambiente, in particolare nella definizione delle procedure di approvvigionamento o affidamento necessarie per la realizzazione degli interventi, vengono individuati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare i vincoli DNSH di interesse.
Ulteriore materiale e gli aggiornamenti alla guida sono disponibili nel sito https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/dnsh.html.
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