L’attività dell’Unione europea per regolamentare il mondo digitale si arricchisce di un nuovo tassello con il regolamento 2024/900 sulla trasparenza e sul targeting della pubblicità politica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 20 marzo, serie L (pubblicità politica), funzionale a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e di controllo ai prestatori di servizi di pubblicità politica, che richiedono la corresponsione di una retribuzione. Le norme saranno applicabili dal 10 ottobre 2025.
L’obiettivo è impedire la diffusione di informazioni manipolate e ingerenze straniere durante le elezioni. Di qui la scelta di regole operative ad ampio raggio: gli obblighi previsti, infatti, sono applicabili nei casi in cui il messaggio di pubblicità politica sia diffuso nell’Unione o reso di dominio pubblico in uno degli Stati membri o rivolto ai cittadini dell’Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore di servizi di pubblicità politica. Il nuovo quadro si basa su un sistema di segnalazione che è posto a carico anche delle piattaforme online di grandi dimensioni e degli editori di pubblicità politica: dovrà essere attivato un meccanismo di segnalazione per i messaggi politici potenzialmente non conformi e fare in modo che i cittadini poi chiamati al voto siano in grado di individuare facilmente i messaggi di pubblicità politica e i mittenti. Le norme, però, non incidono sul contenuto degli annunci, per garantire la libertà di espressione, nonché su annunci, messaggi dei candidati e campagne informative che arrivano da fonti ufficiali nazionali o dell’Unione europea. Il quadro sanzionatorio prevede che le multe siano calcolate sulla base del fatturato annuo dello sponsor o del prestatore di servizi di pubblicità politica (il 6% delle entrate o del bilancio annui o il 6% del fatturato mondiale annuo). È stabilito un divieto assoluto di profilazione derivante da dati che rivelano l’origine etnica, razziale o le opinioni politiche e, per arginare le ingerenze straniere, agli sponsor di Paesi terzi è vietata la prestazione di servizi pubblicitari tre mesi prima di un’elezione o di un referendum.
Per garantire la cooperazione transfrontaliera, l’articolo 23 precisa che la competenza è attribuita allo Stato membro in cui il prestatore è stabilito e, nell’ipotesi in cui si tratti di più Stati membri, allo Stato Ue in cui il prestatore ha lo stabilimento principale.
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