Commissione parziale del reato in Italia: sì alla consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo

Il rifiuto alla consegna prevista in un mandato di arresto europeo nel caso di parziale esecuzione di reato sul territorio italiano è possibile solo se è individuabile una situazione oggettiva che rende evidente la volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione, mentre non è sufficiente un potenziale interesse in questo senso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 12164/24 depositata il 22 marzo (12164), con la quale la Corte ha respinto il ricorso di un cittadino italiano che aveva impugnato la pronuncia della Corte di appello di Napoli. I giudici avevano dato il via libera alla consegna del ricorrente a Malta, su richiesta di questo Stato. L’ordinanza di arresto da parte dei giudici di Malta era stata adottata nell’ambito di un’indagine per furto di un orologio commesso in quel Paese. Tuttavia, l’uomo sosteneva che le autorità italiane avrebbero dovuto respingere la richiesta di consegna perché il reato era stato commesso in parte in Italia in quanto il ricorrente, con altre persone, era partito dall’Italia il giorno prima del furto facendo ipotizzare così una parte della realizzazione del reato in Italia. La Cassazione ha respinto questa tesi sia alla luce dell’articolo 18 lettera c della legge n. 69/2005, con la quale era stata recepita la decisione quadro n. 2002/584 (poi modificata dalla n. 2009/299/GAI, che ha portato all’introduzione di modifiche con il decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021), sia delle modifiche apportate con la legge n. 117 del 2019. Tale legge ha aggiunto l’articolo 18 bis prevedendo che l’eventuale commissione di una parte del reato in Italia è un motivo di rifiuto solo facoltativo. Inoltre – precisa la Cassazione – il no alla consegna è possibile unicamente se la giurisdizione italiana risulti con certezza “sulla base del quadro fattuale incontrovertibilmente desumibile dagli stessi elementi offerti dall’autorità di emissione”. Nel caso in esame, invece, in Italia non era in corso alcun procedimento penale e vi era solo un’ipotesi che la decisione di compiere il reato e l’organizzazione dell’illecito fossero avvenuti in Italia, prima della partenza per Malta con altri individui. Di qui il sì alla consegna.

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