L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un veicolo munito dal suo costruttore con un dispositivo illegale di manipolazione che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, abbia costituito l’oggetto di un contratto di vendita concluso in un secondo Stato membro e sia stato consegnato all’acquirente in un terzo Stato membro, il luogo di concretizzazione del danno è nello Stato della consegna all’acquirente. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 22 febbraio nella causa C-81/23 (FCA Italy, C-81:23 auto), interpretando l’articolo 7 del regolamento Ue n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis). La Corte ha precisato che il luogo di concretizzazione del danno è quello della consegna all’acquirente, mentre non ha rilievo, in caso di pregiudizio non puramente finanziario, il luogo di conclusione del contratto di vendita. La vicenda aveva al centro una coppia di cittadini austriaci domiciliati in Austria, che aveva acquistato un camper da un concessionario automobilistico tedesco. Il mezzo era stato poi consegnato al venditore a Salisburgo. Il costruttore e il fabbricante del motore erano due società stabilite in Italia. L’acquirente sosteneva che nel suo camper era stato inserito un dispositivo di manipolazione che riduceva l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni. Pertanto, la coppia si era rivolta al Tribunale del Land di Salisburgo avviando un’azione per responsabilità extracontrattuale nei confronti di FCA Italy e FPT Industrial. Le società convenute avevano eccepito il difetto di giurisdizione sostenendo che l’evento dannoso coincideva con il luogo in cui il veicolo era stato acquistato e, quindi, in Germania. Il Tribunale del Land austriaco aveva respinto questa eccezione, ma il Tribunale superiore aveva accolto l’appello delle due società dichiarando incompetente il giudice austriaco.
Per la Corte di giustizia va tenuto conto dell’articolo 7, par. 2 il quale dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, diverso da quello del domicilio del convenuto, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, in particolare dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. L’articolo 7 – scrive la Corte – permette all’attore di avviare l’azione, in deroga alla regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, nel caso di illeciti civili dolosi o colposi, dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, ma questa regola “deve essere interpretata autonomamente e in maniera restrittiva”. La competenza speciale nell’ambito degli illeciti civili, infatti, è fondata sull’esistenza di un rapporto di collegamento “particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica l’attribuzione di competenza a questi ultimi per ragioni di buona amministrazione della giustizia e di razionalità processuale”. La nozione di luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto include sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia il luogo in cui si realizza l’evento che procura il danno e, quindi, l’attore potrà convenire in giudizio il convenuto in entrambi i luoghi. Nel caso di acquisto di un prodotto che poi presenta difetti a causa di un’azione del produttore, la Corte evidenzia che il danno materiale si concretizza nel momento dell’acquisto del veicolo che presenta un difetto, che non è quello di conclusione del contratto di vendita, ma quello in cui il prodotto manipolato in modo illecito è stato consegnato all’acquirente.
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