Articolata in 19 disposizioni, la legge 21 febbraio 2024, n. 15 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, in vigore dal 10 marzo (legge 15:2024), chiarisce i criteri per l’esercizio della delega per l’attuazione di 10 direttive, oltre a dare seguito agli interventi necessari per l’adeguamento della normativa nazionale a 7 regolamenti europei per i quali è richiesto un intervento degli Stati.
Accanto ai principi e ai criteri direttivi, il testo, in linea con la legge 24 dicembre 2012 n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, include un allegato con l’indicazione di altre sette direttive da recepire per le quali non sono fissati principi e criteri direttivi (tra le altre la 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea e la 2022/2381 riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure).
Per quanto riguarda le direttive per le quali sono fissati i principi, va ricordato l’articolo 3 che fornisce i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2). Con l’articolo 4, invece, sono introdotti principi per completare l’attuazione della direttiva 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo ei procedimenti penali (recepita con dlgs 188/2021) che in realtà appaiono funzionali all’inserimento di nuove norme che non trovano corrispondenza nel testo Ue. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare “l’articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343”. Il divieto di pubblicazione non è previsto nella direttiva che non si occupa di libertà di stampa, se non, come previsto nel Preambolo, per garantirne il rispetto.
Tra gli altri interventi, sono stabiliti i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione e, con l’articolo 13, i criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l’adeguamento della normativa nazionale.
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