Il divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione eterologa contrasta con la Convenzione europea

La Corte europea dei diritti dell’uomo, per la prima volta, con sentenza depositata il 1° aprile 2010, nella causa S.H e altri contro Austria (ricorso n. 57813/00, reperibile nel sito http://www.echr.coe.int/echr/), ha riconosciuto che il divieto assoluto di fecondazione eterologa in vitro, disposto negli ordinamenti interni, è incompatibile con l’articolo 8 della Convenzione europea. Per i giudici internazionali,  gli Stati sono liberi di prevedere o no il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, se però ammettono il ricorso a questo strumento non possono stabilire l’impossibilità totale di ricorrere alla fecondazione eterologa perché un simile divieto è in grado di infrangere il diritto alla vita familiare di ogni individuo e il divieto di discriminazione, trattando diversamente coppie che si trovano in una situazione di infertilità.

La pronuncia è destinata ad avere effetti sugli ordinamenti nazionali, incluso quello italiano che  vieta con la legge n. 40 il ricorso alla fecondazione eterologa.


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