Sull’ultrattività del Regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis) è intervenuta la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 12892 depositata l’11 maggio (Brexit).
La vicenda aveva al centro il ricorso di una donna che aveva citato in giudizio, dinanzi ai giudici inglesi, l’ex socia di un’azienda con sede a Cagliari. La County Court – Money Claims Centre del Regno Unito aveva emesso un ordine di pagamento ma la convenuta, che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice inglese, non aveva ottemperato e, quindi, la creditrice aveva chiesto l’avvio dell’esecuzione forzata e il riconoscimento in Italia del provvedimento pronunciato in suo favore dalla County Court. La Corte di appello di Cagliari aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo inapplicabile il regolamento n. 1215/2012 in ragione delle clausole dell’Accordo sul recesso del Regno Unito che ha previsto l’applicabilità del regolamento alle sole controversie introdotte prima del 31 dicembre 2020, mentre la domanda di riconoscimento in Italia era stata presentata l’8 marzo 2021. I giudici di appello, inoltre, avevano stabilito l’inapplicabilità della Convenzione dell’Aja del 2005 e dell’articolo 64 della legge n. 218/95 perché la debitrice era residente in Italia e non aveva accettato la giurisdizione inglese. Così la creditrice si è rivolta alla Corte di Cassazione. Per la Suprema Corte, che si è soffermata sull’applicazione dell’Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea, precisando che l’azione della ricorrente era stata avviata nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020, con ciò rispettando i termini dell’Accordo, la donna, in effetti, avrebbe potuto chiedere il riconoscimento “anche in data successiva al 31 dicembre 2020” proprio perché l’azione era stata avviata prima. Sul punto, la Cassazione ha reso il principio di diritto in base al quale “In tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni pronunciate nel Regno Unito all’esito delle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione (ossia, non oltre il 31.12.2020, ai sensi dell’art. 126 dell’Accordo), in forza dell’art. 67, § 2, dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica approvato il 17.10.2019 ed entrato in vigore l’1.2.2020, si applica il regolamento (UE) n. 1215/2012, a tal fine avendosi riguardo alla data in cui è stata proposta l’azione (anteriore o posteriore al 31.12.2020) e non già alla data in cui è chiesto il riconoscimento”. Detto questo, la Cassazione conferma la declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Corte di appello la quale, però, avrebbe dovuto formulare un’altra motivazione in quanto, in base all’articolo 36 del regolamento, la decisione emessa in uno Stato membro deve essere riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura in attuazione del principio del riconoscimento automatico delle decisioni giurisdizionali all’interno dell’Unione.
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