La violazione dell’obbligo di riservatezza durante le procedure per il regolamento amichevole causa l’irricevibilità del ricorso

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da tre appartenenti all’organizzazione francese “Les faucheurs volontaires” accusati di aver danneggiato dei campi di mais geneticamente modificato. I ricorrenti si erano rifiutati di fornire un campione del proprio DNA ed erano stati condannati, per questo motivo, dai tribunali interni. Avevano poi presentato un ricorso alla Corte europea sostenendo che era stato violato il diritto al rispetto della vita privata (articolo otto) ma, mentre erano in corso le negoziazioni per la conclusione del regolamento amichevole tra Stato e ricorrenti, sulla stampa francese erano apparse notizie sul merito della procedura. Di conseguenza, la Corte, con decisione del  13 dicembre 2011 (ricorso Mandil e altri contro Francia, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=899155&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649) ha dichiarato irricevibile il ricorso perché i ricorrenti hanno violato l’obbligo di segretezza che ha carattere assoluto e ha particolare importanza nell’amministrazione del sistema di garanzia proprio perché è funzionale a tutelare le parti nel procedimento dinanzi alla Corte. Non solo. Per Strasburgo, i ricorrenti hanno dimostrato un intento doloso cercando di sfruttare la situazione per gettare discredito sul Governo. E’ stato così violato l’articolo 39, par. 2 della Convenzione e l’articolo 62 del Regolamento di procedura. Respinto, quindi, il ricorso, per contrasto con l’articolo 35, par. 3, lett. a perché la condotta dei ricorrenti è stata considerata dalla Corte  una violazione del diritto di ricorso individuale.

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