Mandato di arresto: sì all’esecuzione se emesso da un pubblico mistero autorizzato da un tribunale di un altro Stato membro

La nozione di autorità giudiziaria emittente include anche le autorità di uno Stato membro che “pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell’esercizio delle proprie funzioni”. A condizione, però, che sia sempre assicurato un controllo giurisdizionale sulla decisione che porta all’emissione di un mandato di arresto europeo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 876 depositata il 12 gennaio 2023 (876), con la quale è stato respinto il ricorso con al centro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva disposto la consegna alle autorità austriache, in linea con la decisione quadro n. 2002/584 (poi modificata dalla n. 2009/299/GAI, recepita con legge n. 69/2005, modificata dal decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021). Il mandato di arresto era stato emesso dal pubblico ministero e non dal Tribunale di Vienna e, quindi, il ricorrente sosteneva che non era stata adottata una decisione giudiziaria nazionale secondo un’interpretazione in linea con il dettato costituzionale. Una posizione respinta dalla Corte di Cassazione in considerazione del fatto che il mandato di arresto emesso dal pubblico ministero era stato autorizzato dal Tribunale di Vienna, con la conseguenza che esso era conforme all’articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69. La Suprema Corte ha ritenuto che non vi fosse nessuna questione di costituzionalità sia alla luce dell’ordinanza della Consulta n. 216 del 2021, sia alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che, con la pronuncia del 9 ottobre 2019, causa C-489/19, proprio in relazione a un caso di emissione di un mandato di arresto europeo da parte del pubblico ministero austriaco ha ritenuto il provvedimento conforme al diritto dell’Unione proprio perché è stato assicurato, in base al diritto austriaco, un controllo obiettivo e indipendente da parte di un tribunale che accerta le condizioni previste dalla legge e la proporzionalità della misura. Di qui il via libera della Cassazione alla consegna.

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