La Cassazione francese interviene sulla nozione di residenza abituale in caso di divorzio transfrontaliero

La nozione di residenza abituale dei coniugi, in caso di divorzio transfrontaliero, va determinata in base al diritto dell’Unione e non secondo l’ordinamento interno. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione francese, I sezione civile,  con la sentenza n. 21-15.988 depositata il 30 novembre (divorce) con la quale i giudici francesi hanno fornito chiarimenti sulla nozione di residenza abituale in base al regolamento UE n. 2201/2003 sulla competenza, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, sostituito dal 1° agosto 2022 dal n. 2019/1111 (Bruxelles II bis). La vicenda aveva al centro due coniugi, cittadini belgi, che si erano sposati nel proprio Paese di origine, ma che avevano legami sia con il Belgio sia con la Francia. La moglie aveva presentato domanda di divorzio dinanzi ai giudici francesi, ma il marito aveva contestato la giurisdizione francese ritenendo competente i giudici belgi. La Cassazione, in primo luogo, ha precisato che la nozione di residenza abituale del regolamento Ue è propria del diritto dell’Unione, come chiarito in diverse occasioni dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 25 novembre 2021, causa C-289/20). In base all’articolo 3 del regolamento Ue – precisa la Cassazione – è necessario, per accertare la residenza abituale, verificare la presenza di due elementi: l’intenzione di fissare il centro abituale dei propri interessi in un determinato luogo e l’esistenza di un certo grado di permanenza sul territorio dello Stato membro interessato. A tale riguardo, devono essere considerati diversi fattori legati allo svolgimento di attività e al centro degli interessi professionali, socioculturali, patrimoniali, familiari e privati. La Corte di appello aveva accertato che la coppia aveva risieduto all’estero per un lungo periodo e che possedeva una casa sia in Francia, sia in Belgio, Stato in cui l’uomo percepiva anche l’indennità di disoccupazione, in cui pagava le imposte sul reddito e usufruiva dei servizi legati al sistema di sicurezza sociale. La coppia, però, aveva acquistato una casa nella regione della Provenza e qui aveva una rete di contatti e amici, vivendo dal 2018 in Francia, pur mantenendo gli interessi amministrativi e finanziari in Belgio. I giudici di appello francesi, quindi, avevano correttamente valutato la volontà della coppia (considerando senza rilievo l’elemento della cittadinanza comune) che, dal 2018, aveva avuto l’intenzione di stabilire il centro abituale dei propri interessi in Francia, dove i coniugi avevano condotto una vita sociale sufficientemente stabile. Di conseguenza, per la Cassazione, in base al regolamento Ue, i giudici di appello hanno correttamente individuato la giurisdizione francese e ha ritenuto che non sussistono dubbi sull’interpretazione del regolamento Ue, escludendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

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