Il Tar blocca forme di discriminazione a rovescio nei confronti delle guide turistiche

I limiti all’esercizio della professione fissati per le guide turistiche dalla regione Sicilia sono in contrasto con il diritto Ue e, soprattutto, con il divieto di discriminazione a rovescio. E’ quanto risulta dalla sentenza del Tar Sicilia depositata il 10 gennaio 2012 (n. 00037/2012, guide turistiche) con la quale i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di alcune guide turistiche abilitate e inserite nell’albo professionale della regione, nella sezione ad esaurimento, che permette l’esercizio della propria attività solo nella provincia. In seguito all’adozione del Decreto legislativo n. 59/2010 che ha consentito il recepimento della direttiva 2o06/123 relativa ai servizi nel mercato interno, i ricorrenti avevano chiesto la disapplicazione della legge regionale e del limite allo svolgimento dell’attività solo in una provincia. L’assessore regionale competente aveva però respinto l’istanza e stabilito una serie di “paletti” che di fatto impedivano la rimozione del limite e lo svolgimento dell’attività su tutto il territorio nazionale. Una posizione del tutto bocciata dal Tar che ha dato ragione ai ricorrenti ritenendo che la regione non può porre ostacoli all’esercizio della professione e agire in contrasto con la normativa nazionale, soprattutto tenendo conto che l’articolo 19 del Dlgs n. 59/2010 consente l’esercizio della professione su tutto il territorio nazionale. Non solo. Per i giudici amministrativi è inammissibile che una guida straniera non legalmente stabilita in Italia possa svolgere la propria attività su tutto il territorio e ciò sia negato alle guide italiane.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *