No all’adozione internazionale se i coniugi indicano requisiti etnici o religiosi riguardanti il bambino

Giusta la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna che ha escluso l’idoneità all’adozione internazionale di due coniugi. La Corte di cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 29424/11 del 28 dicembre (adozione) ha condiviso l’operato dei giudici emiliani che avevano rigettato la domanda di adozione di una coppia in ragione delle preclusioni manifestate durante l’audizione dinanzi al tribunale per i minorenni. I coniugi, infatti, avevano dichiarato di non volere un bambino di religione diversa da quella cattolica, figlio di pazienti psichiatrici, di origine rom, aggiungendo, a questo quadro, anche alcune perplessità rispetto a un bambino di colore. Elementi che indicavano con chiarezza l’esistenza di riserve da parte degli aspiranti genitori e l’assenza di un’accettazione totale presupposto dell’adozione. La scelta dei giudici – precisa la Cassazione – è stata corretta tanto più che è stata fondata proprio sull’inidoneità del nucleo familiare degli adottanti, valutazione che compete all’autorità giudiziaria in base alla legge n. 184 del 1983.

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