Mare Cinese Meridionale: queste, per gli Stati Uniti, le violazioni di Pechino

Il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato, il 12 gennaio 2022, uno studio intitolato “Limits in the Sea. People’s Republic of China: Maritime Claims in the South China Sea” sulle rivendicazioni di Pechino sul Mare Cinese Meridionale, zona molto ricca di giacimenti di petrolio e di gas (studio n. 150, mare). Chiara la conclusione raggiunta nel documento ossia che le rivendicazioni di Pechino sono contrarie al diritto internazionale tanto più che nessuno dei quattro gruppi di isole rivendicate dalla Cina soddisfa i criteri geografici per l’utilizzo di linee di base rette secondo la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, ratificata dalla Cina nel 1996, e che la stessa nozione di isola utilizzata da Pechino non è conforme al diritto internazionale. Non solo. L’estensione della sovranità è rivendicata sulle acque interne, sul mare territoriale, sulla zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale sulla base della considerazione che ogni gruppo di isole del Mare Cinese Meridionale è trattato “as a whole”. Senza base – si legge nello studio – anche la rivendicazione di “diritti storici” nel Mare Cinese meridionale, con la conseguenza che Pechino viola regole di diritto internazionale universalmente riconosciute e codificate nella Convenzione di Montego Bay.

Dopo una descrizione geografica e storica di queste zone di mare, nello studio sono esaminate le norme esistenti e le rivendicazioni marittime di Pechino, per arrivare alla conclusione che le pretese della Cina sono in contrasto con il diritto internazionale e che la posizione cinese secondo la quale esisterebbe un corpo separato di diritto internazionale consuetudinario al di fuori della Convenzione, che giustifica le rivendicazione nel Mare meridionale della Cina, non ha alcun fondamento. Così, nello studio si conclude che le rivendicazioni della Cina, considerando la loro portata geografica e sostanzialmente espansiva, costituiscono una minaccia alla “rule of law in the oceans”, nonché a “numerous universally recognized provisions of international law reflected in the Convention”.

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