La Cassazione su immunità degli Stati esteri ed esecuzione di una sentenza straniera in Italia

La Corte di Cassazione apre le porte all’esecuzione in Italia di una sentenza della Corte distrettuale di New York con la quale era stato deciso il risarcimento dei danni da parte dell’Iran e di enti iraniani in favore di alcuni familiari delle vittime dell’attentato delle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001. Con l’ordinanza n. 39391 depositata il 10 dicembre dalla prima sezione civile (immunità Stati esteri), la Suprema Corte ha ricostruito i limiti al riconoscimento delle sentenze straniere chiarendo anche i criteri per la corretta applicazione della regola dell’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione.

Questi i fatti: alcuni familiari ed eredi delle vittime dell’attentato del 2001 si erano rivolti alla Corte di appello di Roma per l’esecuzione di una sentenza della Corte federale distrettuale di New York del 2012 sul risarcimento dei danni. La Corte di appello aveva opposto un no ritenendo non rispettati i presupposti fissati dall’articolo 64 della legge n. 218/1995 di riforma del sistema internazionalprivatistico. In particolare, per la Corte di appello mancava il criterio della competenza giurisdizionale internazionale poiché il giudice statunitense aveva giudicato sulla base di titoli di giurisdizione non previsti dall’ordinamento italiano e la sentenza avrebbe prodotto effetti contrari all’ordine pubblico poiché derogava al principio dell’immunità dalla giurisdizione degli Stati esteri. Per la Corte di appello non era da condividere la tesi dell’esistenza di un’eccezione all’immunità nel caso di atti di terrorismo. Già da anni, invece, i giudici statunitensi hanno stabilito che l’immunità, anche per le modifiche apportate al Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), incontra un’eccezione nel caso in cui lo Stato sia sponsor del terrorismo. Così, i tribunali civili Usa sono autorizzati a pronunciarsi su azioni in cui sono coinvolti Stati stranieri, per i danni causati da atti terroristici all’interno degli Stati Uniti (si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/negli-usa-rimossa-limmunita-degli-stati-esteri-citati-in-giudizio-per-atti-di-terrorismo-internazionale.html).

La Corte di cassazione ha ribaltato il giudizio della Corte di appello di Roma sottolineando che la sentenza dei giudici Usa era passata in giudicato e compito del giudice italiano era accertare l’eventuale violazione dei diritti processuali essenziali secondo quanto stabilito dall’art. 64, lett. b) e c). Inoltre, la sentenza era compatibile con i principi di ordine pubblico poiché l’accertamento “deve riguardare esclusivamente gli effetti che l’atto è destinato a produrre nell’ordinamento”, mentre non è consentito un sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata dall’autorità estera, senza alcuna possibilità di verificare un controllo sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento. “Ai fini del riconoscimento – osserva la Cassazione – non interessa altro che ciò che in tema di giurisdizione risulta indicato dalla citata norma di diritto internazionale privato, e quindi solo se “il se”, in casi equivalenti, la giurisdizione debba essere affermata in relazione alla domanda anche secondo le regole e i principi di diritto interno”. Per la Cassazione, poi, non si può chiedere un sacrificio sproporzionato in materia di diritto di accesso al giudice nei casi in cui non vi è riscontro di un nesso di non estraneità all’esercizio di una potestà d’imperio e, quindi, l’accertamento conduce a ritenere che il giudice statunitense poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell’ordinamento italiano anche perché la regola dell’immunità per gli atti iure imperii non ha carattere incondizionato. Così, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia della Corte di appello e rinviato alla stessa Corte in diversa composizione.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *