In vigore le modifiche per i procedimenti dinanzi alla Grande Camera

Nuovo aggiornamento, a distanza di un anno, del regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il 18 ottobre 2021, Strasburgo ha pubblicato gli emendamenti, con particolare riguardo al capitolo V (formazioni dei giudici). Le modifiche sono state inserite nel regolamento e sono entrate in vigore il 18 ottobre 2021. I cambiamenti riguardano la Grande Camera (costituita da 17 giudici) e sono rivolte a modifiche nella composizione dell’organo (art. 24, n. 2), al ruolo del giudice supplente nel caso in cui un giudice non possa partecipare al procedimento in corso dinanzi alla Grande Camera (art. 24, n. 3) e all’attività relativa alla richiesta di parere consultivo in base al Protocollo n. 16. Inoltre, per i casi deferiti alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 30 della Convenzione, la previsione precedente in base alla quale la Grande Camera comprendeva anche i membri della Camera che avevano deciso la rimessione è stata modificata nel senso che non sarà più automatica la presenza di questi giudici.

Le modifiche sono state introdotte a seguito della raccomandazione inviata dal Working Group istituito per migliorare il funzionamento e la procedura dell’attività della Grande Camera nonché per rafforzare l’attività collegiale del massimo organo giurisdizionale di Strasburgo e per l’efficienza del sistema.

Qui il testo completo con le nuove modifiche ECHR Rules 

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