Per la Corte internazionale di giustizia la Grecia ha violato l’accordo del 1995

La Grecia ha violato l’accordo ad interim stipulato con l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia opponendosi all’ammissione di questo Stato nella Nato. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte internazionale di giustizia che, nella sentenza depositata ieri, ha chiarito gli obblighi derivanti dal trattato del 1995 stipulato tra i due Stati (16827). Alla Corte si era rivolta l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia chiedendo all’organo giurisdizionale di interpretare e chiarire alcuni punti sull’applicazione dell’accordo del 13 settembre 1995 in base al quale, tra l’altro, i due Stati s’impegnano reciprocamente a non opporsi all’ingresso in un’organizzazione internazionale. La Grecia, invece, che contestava alla Macedonia il futuro possibile uso della denominazione utilizzata nella propria costituzione, aveva opposto un no all’ingresso nella Nato. Una scelta contraria al trattato. Per i giudici internazionali, infatti, respinte le eccezioni di irricevibilità avanzate dalla Grecia, l’accordo ad interim, all’articolo 11, par. 1 non permetteva al convenuto di opporsi all’ammissione sulla base della circostanza che il ricorrente avrebbe potuto in futuro utilizzare la denominazione presente nella propria costituzione. La Corte ha anche respinto – con motivazioni eccessivamente sintetiche secondo il giudice Simma –  la pretesa della Grecia secondo la quale il suo rifiuto era giustificato sulla base di una precedente violazione del trattato da parte della Repubblica iugoslava di Macedonia, rivendicando l’applicazione dell’exceptio non adimpleti contractus.

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