Giurisdizione del giudice italiano per l’attività professionale a vantaggio di un cliente con domicilio in Svizzera

Il giudice italiano ha la giurisdizione per decidere del mancato pagamento del corrispettivo di un’attività professionale svolta in Italia e retribuita in questo Paese, anche se il cliente/consumatore ha il domicilio in altro Stato. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 6001 depositata il 4 marzo (6001). Un avvocato si era rivolto al Tribunale di Roma per ottenere il pagamento dovuto da due legali che si erano fatti garanti del pagamento dell’attività professionale svolta dal ricorrente per un loro parente. Come prova, il ricorrente aveva fornito una scrittura privata, ma i due convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano a vantaggio di quello svizzero sul presupposto che avevano il domicilio a Zurigo. Il Tribunale di Roma aveva dato ragione ai convenuti invocando l’articolo 16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale in base al quale l’azione proposta avverso un consumatore deve essere avviata dinanzi al giudice sul cui territorio è domiciliato il consumatore. Di diverso avviso la Cassazione. E’ vero – osserva la Suprema Corte – che i clienti del legale devono essere considerati come consumatori, ma la giurisdizione va determinata in base alla domanda, individuata tenendo conto del petitum sostanziale “identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto della causa petendi“, ossia della situazione giuridicamente tutelata dedotta in giudizio. Nel caso in esame, è centrale la domanda fondata sulla scrittura privata che documenta il debito derivante da un contratto di patrocinio concluso dall’attore in quanto avvocato. La Cassazione riconosce che i convenuti avevano la qualità di consumatori, ma questo non determina l’applicazione dell’articolo 16 della Convenzione di Lugano, tanto più che per alcuni contratti conclusi da consumatori è richiesto che il professionista svolga l’attività nello Stato in cui è domiciliato il consumatore o che l’attività sia diretta con qualsiasi mezzo verso lo Stato in cui ha il domicilio il consumatore. Di conseguenza, poiché l’attività del ricorrente/avvocato e il corrispettivo era dovuto per il servizio professionale svolto in Italia e da retribuirsi in Italia, va affermata la giurisdizione del giudice italiano.

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