Arriva dalla Corte suprema amministrativa della Lituania la richiesta di un parere sulla legislazione interna relativa all’impeachment (Lithuania). E’ la quarta volta che le autorità giurisdizionali di uno Stato parte al Protocollo n. 16 si avvalgono di questa possibilità fornita dall’atto in vigore dal 1° agosto 2018, ad oggi per 15 Stati (ultima ratifica del Lussemburgo), ma non per l’Italia che ha deciso di non ratificarlo. Il primo parere è stato reso dalla Grande Camera il 10 aprile 2019 su richiesta della Corte di cassazione francese e aveva al centro il riconoscimento dello status di figlio in caso di maternità surrogata all’estero.
La nuova vicenda riguarda il rifiuto della commissione elettorale lituana di permettere la candidatura di un ex deputato, che era stato destituito. Ad avviso del candidato, la commissione non aveva tenuto conto delle modifiche introdotte dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, resa il 6 gennaio 2011, nel caso Paksas contro Lituania con la quale Strasburgo aveva ritenuto che l’ineleggibilità assoluta e irreversibile a seguito di una procedura di impeachment era sproporzionata e contraria alla Convenzione. La Corte suprema amministrativa, quindi, chiede a Strasburgo la corretta interpretazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 che assicura il diritto a libere elezioni. Adesso spetta al Panel di 5 giudici della Grande Camera accertare se sussistono le condizioni previste dal Protocollo n. 16 affinché la Grande Camera possa poi procedere a fornire il parere chiesto.
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