Vulnerabilità: l’integrazione va considerata anche in caso di inattendibilità del racconto

La condizione di vulnerabilità del richiedente protezione internazionale deve essere verificata caso per caso, in particolare comparando la vita privata in Italia con quella vissuta prima della partenza nonché quella nella quale il richiedente si troverebbe in caso di rimpatrio. Per la Corte di Cassazione, terza sezione civile, che si è pronunciata con la sentenza n. 22528 depositata il 16 ottobre 2020 (22528), non è possibile tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tutela e il giudice nazionale deve procedere a un bilanciamento tenendo a mente anche la mancata tutela dei diritti fondamentali e la possibile “privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. A rivolgersi alla Cassazione è stato un cittadino del Ghana che si era visto opporre un no alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Per la Cassazione, la corte territoriale ha commesso un errore nel ritenere che l’uomo, a causa dell’inattendibilità del suo racconto, non potesse essere considerato vulnerabile per il solo fatto di provenire dal Ghana. In realtà, osserva la Suprema Corte, è necessaria una valutazione comparativa “tra il grado di integrazione raggiunto dal richiedente asilo ed il rischio di compromissione del nucleo ineliminabile dei diritti umani in caso di rimpatrio, a prescindere dalla sua credibilità”, che è un dato ineludibile ma solo “per le forme di protezione maggiore”. Per la Cassazione, l’integrazione dimostrata attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa non può essere considerata irrilevante, con la conseguenza che la svalutazione preventiva in cui è incorsa la corte territoriale non ha permesso di comparare l’inserimento sociale raggiunto con la situazione in cui si sarebbe trovato in caso di rientro nel Paese di origine, proprio in relazione alla tutela dei diritti fondamentali. Così, il ricorso è stato accolto con annullamento con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

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