Deportazioni durante la Seconda guerra mondiale: sì alla giurisdizione italiana per le azioni contro la Germania

Nel caso di crimini contro l’umanità, che comportano la violazione di norme di  ius cogens, la regola dell’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile viene meno. La lesione di valori universali “che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” fa sì che i giudici italiani possano pronunciarsi sul risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dovuto al parente di una vittima deportata e uccisa durante la Seconda guerra mondiale dalle forze armate tedesche. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 20442/20 depositata il 28 settembre 2020 (20442). La Cassazione ha accolto il ricorso del figlio di un generale italiano deportato durante la Seconda guerra mondiale e costretto al lavoro forzato a vantaggio della fabbrica tedesca Flick.

Il ricorrente si era rivolto ai giudici italiani per ottenere il risarcimento del danno, ma il Tribunale di Firenze, il 28 marzo 2012, aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria a causa della sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012 nel caso Germania contro Italia che, di fatto, aveva riconosciuto l’immunità dalla giurisdizione.

L’uomo aveva impugnato la pronuncia del Tribunale di Firenze e, in attesa del giudizio di appello, l’Italia aveva adottato la legge n. 5/2013 contenente ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004. Era anche sopraggiunta la sentenza della Corte costituzionale del 24 ottobre 2014 n. 238. Tuttavia, la Corte di appello di Firenze, con la pronuncia n. 2945 del 17 dicembre 2018, malgrado la sentenza della Consulta, aveva respinto il ricorso.

Una conclusione non condivisa dalla Corte di Cassazione la quale ha sottolineato che l’immunità non può essere riconosciuta nel caso di crimini contro l’umanità. Per la Suprema Corte, a partire dalla sentenza n. 238 della Consulta, il rinvio effettuato dall’art.10 della Costituzione non può produrre effetti se, in un caso specifico, porta all’ingresso nell’ordinamento italiano di norme internazionali che contrastano con i valori fondamentali del nostro ordinamento e con i diritti inviolabili della persona. Sul punto, la Cassazione ricostruisce le pronunce ormai consolidate e giunge ad affermare la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria del ricorrente nei confronti della Germania. Di qui l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Tribunale di Firenze in diversa composizione. 

Si vedano i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/pignoramento-sui-beni-tedeschi-in-italia-per-le-vittime-di-crimini-delle-stragi-naziste-uno-spiraglio-dalla-cassazione.html e  http://www.marinacastellaneta.it/blog/immunita-dalla-giurisdizione-per-crimini-nuova-pronuncia-delle-sezioni-unite.html 

1 Risposta
  • Patrik Pappalardo
    novembre 27, 2020

    La sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha interpretato ed applicato il principio fondato sulla
    cogenza dello Jus cogens, il quale prevale sull’immunità dello Stato in presenza di commissione
    di crimini di guerra, come nel caso in esame.
    La coscienza del grave disvalore di tali core crimes deve sempre prevalere sull’immunità
    dello Stato, a mio avviso non solo a titolo di risarcimento dei danni, ma anche ai fini di
    imputabilità, responsabilità e punibilità dei medesimi

    Catania il 27/11/2020 Dott. Patrik Pappalardo

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