Competenza del giudice italiano e azioni di nullità per simulazione di atti

La domanda di nullità per simulazione di alcuni atti societari non riguarda la verifica della validità degli atti in base al diritto delle società, ma unicamente l’accertamento della corrispondenza tra le volontà dichiarate nei verbali impugnati e quelle effettive, ritenute divergenti. Di conseguenza la controversia non rientra nell’articolo 24, comma 2 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, bensì negli articoli 4, comma 1 e 8, comma 1 del regolamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 5682/20 depositata il 2 marzo 2020 (5682). La vicenda ha preso il via dalla richiesta di una banca di dichiarare la nullità per simulazione di alcuni atti dispositivi di due debitori che avevano spostato il patrimonio immobiliare in un’altra società della quale detenevano l’intero capitale sociale. I convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione, ma il Tribunale di Alessandria si era dichiarato competente. Di qui il ricorso in Cassazione che, però, ha confermato l’esistenza della giurisdizione italiana. La norma che attribuisce la giurisdizione al giudice dello Stato membro in cui ha sede la società per decidere sulla validità delle decisioni degli organi sociali (articolo 24, sulle competenze esclusive) non si applica, infatti, a ogni azione giudiziaria che abbia un nesso con la decisione adottata da un organo societario. La Corte di giustizia Ue, d’altra parte, in diverse occasioni (richiamate dalla Suprema Corte) ha chiarito che l’applicazione dell’articolo 24 è limitata unicamente alle questioni relative alle contestazioni della validità. Pertanto, per la Cassazione, per le domande di nullità, per simulazione, degli atti documentati nei verbali delle assemblee, che non coinvolgono la verifica della validità degli atti, va applicato l’articolo 4 del regolamento (titolo di giurisdizione del domicilio del convenuto) e per le società convenute l’articolo 8 che, in caso di pluralità di convenuti permette di avviare l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui un convenuto è domiciliato, a condizione che tra le domande “esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica”, anche per evitare decisioni incompatibili.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *