L’Assemblea degli Stati parti allo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, il 6 dicembre, ha approvato le modifiche all’articolo 8, par. 2, lett. e), inserendo tra i crimini di guerra durante i conflitti civili il fatto di affamare deliberatamente la popolazione civile. La risoluzione è stata approvata all’unanimità (ICC-ASP-18-Res5-ENG-article-8-resolution-10Dec19-1300.cln). La modifica all’articolo 8 era stata richiesta dalla Svizzera che non condivideva la scelta di prevedere l’indicato crimine solo nei casi di conflitti armati internazionali. L’articolo 8, par. 2, lett. b), XXV, dello Statuto, infatti, si limitava a stabilire che “affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso il fatto di impedire volontariamente l’invio dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra” fosse un crimine di guerra unicamente nei conflitti armati internazionali. Di qui la richiesta di un allargamento del perimetro di applicazione della norma, richiesta condivisa da tutti gli Stati. La norma inserita prevede che l’autore intenda utilizzare la “starvation” come metodo di guerra, che la condotta abbia luogo nell’ambito di un conflitto armato non internazionale e che l’autore sia consapevole delle circostanze fattuali circa l’esistenza di tale conflitto.
In base all’articolo 121 dello Statuto l’emendamento sarà vincolante per gli Stati che procedono alla ratifica del testo e, di conseguenza, se lo Stato non accetta l’emendamento, “la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento, se tale reato è stato commesso da cittadini di tale Stato parte, o sul territorio dello stesso”.
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