Protocollo n. 16: la richiesta di parere della Consulta armena ha il via libera della Corte europea – Protocol no. 16: the request for advisory opinion by the Armenian Constitutional Court has been accepted by the ECHR

Via libera alla richiesta di parere presentata dalla Corte costituzionale armena alla Corte europea dei diritti dell’uomo (qui il testo dell’istanza armena in inglese P16_Request_Advisory_opinion_). L’11 ottobre, infatti, il Panel di 5 giudici della Grande Camera ha ritenuto che sussistono le condizioni previste dal Protocollo n. 16 e, quindi, procederà a fornire il parere chiesto che verte sull’articolo 7 della Convenzione europea in base al quale nessuno può essere condannato per un’azione che nel momento in cui è stata commessa non era prevista come reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. La Consulta armena ha chiesto a Strasburgo di precisare la nozione di “legge” e il principio di non retroattività del diritto penale in relazione a due procedimenti interni relativi al sovvertimento dell’ordine costituzionale.

E’ la seconda volta che la Grande Camera fornirà un parere in base al Protocollo n. 16 – in vigore dal 1° agosto 2018, ad oggi per 13 Stati, ma non per l’Italia che non l’ha ancora ratificato – che ha introdotto un meccanismo simile al sistema di rinvio pregiudiziale previsto nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche se il parere fornito dalla Grande Camera non è vincolante a differenze delle sentenze della Corte Ue.

Il primo parere è stato reso il 10 aprile 2019 su richiesta della Corte di cassazione francese e riguardava il riconoscimento dello status di figlio in caso di maternità surrogata all’estero (si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/la-cedu-deposita-il-primo-parere-in-attuazione-del-protocollo-n-16-echr-first-advisory-opinion-under-the-protocol-no-16.html).

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