La Cassazione sulla giurisdizione italiana per illeciti a bordo di una nave straniera – Italian jurisdiction for offences on board a foreign ship

Sì alla competenza del giudice italiano per gli illeciti di traffico di stupefacenti commessi da cittadini stranieri che si trovano a bordo di una nave battente bandiera dell’Isola di Cook. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 27691/19 depositata il 21 giugno (27691). La Suprema Corte ha respinto l’azione dei ricorrenti condannati dalla Corte di appello di Cagliari per associazione a delinquere. Questi ultimi avevano acquistato hashish in Marocco, trasportato poi in varie zone inclusa Cagliari, attraverso una nave battente bandiera dell’Isola di Cook. Per la Cassazione, la Corte di appello ha agito in modo conforme al diritto internazionale laddove ha ritenuto che vi fosse la competenza del giudice italiano, malgrado la nave si trovasse in acque internazionali, per la rinuncia da parte dello Stato della bandiera, attraverso fatti concludenti, ad esercitare la giurisdizione, nonostante gli atti illeciti non fossero stati commessi nel mare territoriale italiano. La Suprema Corte riconosce che in base alla Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, ratificata dall’Italia con legge 5 novembre 1990 n. 328, lo Stato della bandiera può autorizzare il Paese richiedente a fermare la nave in alto mare per ispezionarla e prendere adeguati provvedimenti nei confronti della nave e delle persone che si trovano a bordo, facendo supporre che ci sia bisogno di un’autorizzazione formale, ma ciò che conta è l’effettiva esistenza di una reciproca collaborazione volontaria tra Stati. Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva dato atto dell’autorizzazione dello Stato della bandiera e della collaborazione del rappresentante in Italia delle Isole Cook con gli inquirenti ai quali aveva fornito la documentazione amministrativa. Tutti elementi fattuali correttamente interpretati nel senso di una rinuncia all’esercizio della giurisdizione. Chiarito questo aspetto, la Cassazione ha anche stabilito che per l’applicazione del principio della territorialità (art. 6 cod. pen.) “è sufficiente che l’azione o l’omissione che costituisce reato sia stata realizzata anche soltanto in parte nel territorio dello Stato”.

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