Mercato unico digitale: pubblicata la direttiva sui contratti di fornitura di contenuto e di servizi digitali – On the OJEU the directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content

Dopo le difficoltà per l’approvazione della direttiva sul diritto d’autore nel digitale, la questione si sposta sul piano interno, con gli Stati chiamati a recepire l’atto Ue. E’ stata pubblicata, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 maggio (L 136) la direttiva 2019/770 del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali che dovrà essere recepita il 1° luglio 2021 (2019:770). Poi il testo sarà applicabile dal 1° gennaio 2022, con norme comuni sui contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali. In primo piano, la tutela dei consumatori, che non sempre “si sentono al sicuro quando fanno acquisti transfrontalieri” (considerando n. 5), ma anche la crescita del commercio elettronico. Di qui la necessità di diritti contrattuali pienamente armonizzati e un freno alla frammentazione giuridica.

L’ambito di applicazione – chiarisce l’articolo 3 – riguarda ogni contratto in cui un operatore economico fornisce al consumatore, dietro un prezzo, un contenuto digitale. Dalla musica ai video, dall’archiviazione sul cloud ai casi di condivisione di dati attraverso Facebook e YouTube. Precisate alcune esclusioni come i servizi finanziari e sanitari, la direttiva procede a indicare alcune regole per raggiungere l’armonizzazione tra gli Stati membri, incluse le questioni relative alla risoluzione del contratto e il diritto di regresso. Inoltre, sull’onere della prova nei casi in cui il contenuto o il servizio digitale non sia stato fornito in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, posto a carico dell’operatore economico, la direttiva impone agli Stati membri di non prevedere norme relative all’inversione dell’onere della prova differenti rispetto alla direttiva, “né l’obbligo per il consumatore di notificare  all’operatore economico il difetto di conformità entro un periodo determinato”. L’articolo 22, inoltre, fissa delle norme imperative stabilendo che le clausole contrattuali che escludono le norme interne di recepimento della direttiva non sono vincolanti per il consumatore.

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