Circolazione delle ammende secondo il regolamento Bruxelles I

Le ordinanze di tribunali interni che condannano al pagamento di un’ammenda un privato che ha violato le regole in materia di proprietà intellettuale rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Per la Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata con sentenza del 18 ottobre 2011 (causa C-406/09, SENTENZA DELLA CORTE), l’inquadramento di un provvedimento nell’ambito del regolamento deve essere determinato tenendo conto della natura dei diritti che esso protegge. Di conseguenza, un provvedimento nazionale che commina un’ammenda per violazione di un provvedimento giudiziale provvisorio che va a vantaggio delle autorità statali e non di un privato e che ha un evidente carattere punitivo, rientra ugualmente nel campo di applicazione del regolamento se l’azione intentata è finalizzata a tutelare privati  “e non postula una manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia”. Questo vuol dire che alcuni aspetti specifici riguardanti la fase di esecuzione come, ad esempio, la riscossione dell’ammenda da parte dello Stato e non del privato, non sono decisivi “nella determinazione della natura del diritto ad ottenere l’esecuzione”. Pertanto, conclude la Corte, l’esecuzione del provvedimento in un altro Stato membro deve avvenire secondo le regole fissate nel regolamento n. 44/2001.

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