Giurisdizione e obbligazioni extracontrattuali: chiarimenti dalla Cassazione – Italian Court of Cassation on jurisdiction and non-contractual obligations

Esclusa la competenza del giudice italiano per le azioni di risarcimento del danno seguite a una procedura esecutiva svoltasi nel Regno Unito secondo la legge inglese. E’ la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, a stabilirlo con ordinanza n. 3165/2019 depositata il 1° febbraio (3165) su ricorso di una società nei cui confronti un istituto bancario italiano aveva agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. Il ricorrente sosteneva che la società avesse commesso errori, come High Court Enforcement Officer, in un procedimento esecutivo svoltosi nel Regno Unito nel quale l’istituto di credito, titolare di un’ipoteca di primo grado su un aeromobile di proprietà della società italiana, aveva chiesto la vendita del bene. Pertanto, all’istituto di credito era stato assegnato il ricavato e il residuo era andato alla società debitrice. Quest’ultima, in primo grado aveva proposto il regolamento preventivo di giurisdizione ritenendo competente il giudice inglese. Per stabilire la giurisdizione nella controversia che vede al centro la pretesa risarcitoria che deriva da una procedura esecutiva di un bene pignorato nel Regno Unito, la Cassazione ha analizzato il regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) e il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles Ibis), il cui articolo 7 attribuisce la competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Così, tenendo conto che il luogo dell’evento dannoso è quello in cui è sorto il danno ossia il luogo in cui il fatto causale che genera la responsabilità da delitto o quasi delitto “ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata”, avendo riguardo al luogo dell’evento generatore del danno, ma anche a quello in cui il danno si è verificato, va affermata la giurisdizione del giudice inglese e il difetto di competenza di quello italiano. La Corte ha anche respinto la tesi dell’istituto bancario secondo il quale si dovevano considerare le conseguenze future della lesione del diritto della vittima, che non avrebbe potuto azionare in Italia la garanzia ipotecaria.

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