Sul contenzioso transfrontaliero relativo alla richiesta di un indennizzo per un ritardo del volo è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea che, con la sentenza depositata l’11 aprile (causa C-464/18, C-464:18), ha precisato le condizioni per l’individuazione del giudice competente in base al regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. E’ stato il Tribunale del commercio n. 1 di Girona (Spagna) a chiedere l’intervento degli eurogiudici. Un passeggero aveva acquistato on line un biglietto aereo dalla compagnia Ryanair che collegava Porto (Portogallo) a Barcellona (Spagna). Il volo aveva accumulato ritardo e, così, il consumatore, non residente in Spagna, aveva chiesto un indennizzo di 250 euro. L’istanza era stata presentata al giudice spagnolo che, avendo dubbi sulla propria competenza giurisdizionale, si è rivolto alla Corte Ue. In primo luogo, Lussemburgo sottolinea che l’articolo 17 del regolamento n. 1215/2012, che si occupa della competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, non può essere applicato perché il paragrafo 3 stabilisce espressamente la sua esclusione nel caso di contratti di trasporto “che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale”. Il ricorrente, infatti, aveva acquistato unicamente un biglietto aereo e non un viaggio tutto compreso, con la conseguenza che non può essere invocata la norma sulla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori. Né – prosegue la Corte – si può ritenere che la competenza del giudice spagnolo possa essere fondata sull’articolo 4 che fissa il principio generale del foro del convenuto, tenendo conto che la Ryanair ha la sede sociale in uno Stato membro diverso dalla Spagna ossia l’Irlanda. La Corte è poi passata ad interpretare, per fondare la competenza giurisdizionale di uno Stato membro nei casi di ricorsi per indennizzo fondati sull’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, l’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012 che, in materia contrattuale, permette all’attore di rivolgersi anche al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, prevedendo che, nel caso di una succursale, possa essere adito il giudice dello Stato membro in cui essa è situata. Per Lussemburgo non è sufficiente che la società convenuta abbia una succursale nello Stato del giudice adito perché è indispensabile accertare se sussista un centro operativo “che si manifesti in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione di una casa madre”. Necessaria, in questa valutazione, la presenza di una direzione e la possibilità per i terzi di interagire direttamente con la succursale e non con la casa madre. Inoltre, la controversia deve riguardare atti relativi all’esercizio della succursale. Tutte condizioni che non sussistono nel caso di specie anche perché il biglietto era stato acquistato via internet e, quindi, non si può ritenere che sussista un collegamento con la succursale. Esclusa così la giurisdizione in base all’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012. In ultimo, per quanto riguarda l’eventuale accettazione tacita della giurisdizione, la Corte ritiene che la mancata presentazione di osservazioni da parte della società convenuta non può essere equiparata a un’accettazione della giurisdizione.
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