La Cassazione sulla giurisdizione nel mare internazionale – Italian Court of Cassation on the jurisdiction on the high seas

No alla giurisdizione italiana in un caso di sospetto traffico internazionale di sostanze stupefacenti che coinvolge una nave battente bandiera olandese nel mare internazionale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 13596 depositata il 28 marzo 2019 (13596). Il ricorso è stato presentato da un indagato il quale ha sostenuto che, poiché il presunto reato di trasporto illecito si era consumato interamente in acque internazionali e su una nave battente bandiera olandese, l’Italia non ha alcuna giurisdizione, a differenza di quanto stabilito dal Tribunale di Catania. Una posizione condivisa dalla Cassazione secondo la quale uno Stato non può intervenire in alto mare senza il consenso discrezionale dello Stato della bandiera e, in ogni caso, nei limiti “dello specifico contenuto della autorizzazione preventiva rilasciata”. Da escludere, quindi, ogni possibilità di intervento unilaterale anche se finalizzata alla repressione del narcotraffico in alto mare, in linea con quanto stabilito dall’articolo 87 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare e dalla Convenzione di Vienna del 1988 sulla repressione del traffico illecito di stupefacenti che prevede una collaborazione internazionale volontaria tra gli Stati, precisando le modalità di consenso tra i Paesi aderenti. E’ vero che le autorità olandesi avevano chiesto un aiuto a quelle italiane, ma solo per l’abbordaggio della nave in questione, senza possibilità di “procedere ad alcun atto privativo dell’altrui libertà personale” che, invece, le autorità italiane avevano messo in atto nei confronti del ricorrente. Il magistrato olandese – osserva la Cassazione – aveva chiesto solo un’attività di controllo e, quindi, ciò fa escludere che i Paesi Bassi abbiano rinunciato alla “propria giurisprudenza preferenziale” in favore dell’Italia. Di conseguenza, va esclusa la giurisdizione italiana.

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