Immunità e giurisdizione italiana per le controversie di lavoro – Immunity and italian jurisdiction in employment disputes

Sì alla giurisdizione del giudice italiano per le azioni contro un ente pubblico estero con sede in Italia se il ricorso riguarda questioni legate alla retribuzione. Questo perché questi aspetti non rientrano in questioni che attengono ai poteri sovrani dello Stato. E’ la Corte di cassazione, sezioni unite civili, a ribadirlo con la sentenza n. 6884 depositata l’8 marzo 2019 (6684) su ricorso del British Council. La Corte di appello di Roma aveva dichiarato la nullità dei contratti tra l’istituto e un dipendente che aveva una serie di contratti a tempo determinato. Su decisione dei giudici di appello il rapporto di lavoro era stato convertito in contratto a tempo indeterminato, con il conseguente obbligo, per l’ente, di corrispondere le differenze retributive. In realtà, i giudici di appello avevano affermato la giurisdizione italiana anche perché il dipendente era stato già assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non vi era alcuna incidenza sui fini istituzionali del British Council. Inoltre, era stata individuata la legge italiana come legge applicabile perché la prestazione lavorativa era stata svolta in Italia, i contratti erano stati firmati su questo territorio e il lavoratore aveva il domicilio in Italia. A fronte di questa decisione, il British Council ha impugnato la sentenza dinanzi alla Cassazione che, però, ha respinto il ricorso e affermato la giurisdizione del giudice italiano. Sia la giurisprudenza di legittimità sia la prassi internazionale – scrive la Suprema Corte – hanno affermato il principio dell’immunità ristretta che assicura un bilanciamento tra le “opposte esigenze di tutela della sovranità dello Stato e tutela del diritto dell’individuo di accesso alla giustizia”, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Per le controversie in materia di lavoro, inoltre, il giudice italiano ha giurisdizione per quelle del tutto esterne ed estranee “alle funzioni istituzionali e all’organizzazione dell’ente” costituite, “cioè, nell’esercizio di capacità di diritto privato”. Per gli altri rapporti, invece, la giurisdizione italiana deve essere esclusa se “la tutela invocata interferirebbe nell’assetto organizzativo e nelle funzioni proprie degli enti”, ma va confermata per i provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale. Così, considerando che le pretese del dipendente avevano natura economica tanto più che era stato già assunto a tempo indeterminato, la Cassazione ha confermato la competenza del giudice italiano.

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