Corte Ue su scelta del giudice e violazioni delle regole sulla concorrenza – EU Court on jurisdiction clause in a distribution contract and action for damages for violation of Article 102 TFEU

La scelta del giudice competente effettuata da due società in un contratto può includere anche l’azione di risarcimento del danno per violazione delle regole Ue in materia di concorrenza anche se nel documento manca un esplicito riferimento a questo tipo di controversie. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 24 ottobre (causa C-595/17, giurisdizione) con al centro il regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sostituito, dal 2015, dal n. 1215/2012. La vicenda riguardava un rivenditore francese autorizzato alla vendita di prodotti Apple e il colosso Usa. Nel contratto, le parti avevano scelto come giudice competente per risolvere le controversie i tribunali irlandesi. A seguito della controversia tra Apple e il curatore fallimentare della società del rivenditore, relativa al risarcimento per i danni da violazione delle regole Ue sulla concorrenza, il rivenditore si era rivolto ai giudici francesi che, però, si erano dichiarati incompetenti. Dopo un lungo iter interno la vicenda era approdata alla Corte di appello che, prima di decidere, si è rivolta agli eurogiudici. Per Lussemburgo, l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, che disciplina la scelta del giudice, consente, nel caso di azioni di risarcimento proposte per violazione dell’articolo 101 TFUE, di tener conto delle clausole attributive di competenza giurisdizionale contenute in contratti di fornitura “subordinatamente alla condizione che tali clausole si riferiscano alle controversie relative alla responsabilità derivante da infrazioni al diritto della concorrenza”. Per quanto riguarda, invece, le controversie derivanti da una responsabilità per fatto illecito dovuta a una violazione dell’articolo 102 del Trattato e, quindi, all’abuso di posizione dominante, poiché connessa al rapporto contrattuale, non si può ritenere che una delle parti possa essere sorpresa nell’attribuzione della giurisdizione al giudice indicato nel contratto. Pertanto, l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 spiana la strada all’applicazione ad un’azione di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nel contratto concluso inter partes. E questo anche quando la clausola stessa non contiene un espresso riferimento alle controversie sulla responsabilità per violazione del diritto della concorrenza.

Non è necessario, inoltre, per la Corte Ue, che l’applicazione di una clausola sulla giurisdizione per le controversie di risarcimento del danno proposte da un distributore nei confronti del fornitore in forza dell’articolo 102, sia “subordinata al previo accertamento, da parte di un’autorità nazionale o europea, di una violazione del diritto della concorrenza”.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *