Modifiche alla legge 218/95 con la semplificazione dei riti civili

La semplificazione dei procedimenti civili porta a un chiarimento sul rito applicabile ai casi di contestazione del riconoscimento di una sentenza straniera e dei provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, nonché di esecuzione forzata. L’articolo 30 del Decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 (in vigore dal 6 ottobre) sulle “disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione di procedimenti civili di cognizione ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009 n. 69”  (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;150) dispone, infatti, che alle controversie in materia di contestazioni relative al riconoscimento di sentenze straniere e di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, nonché ai casi di esecuzione forzata, si applica il rito sommario di cognizione. La competenza è affidata alla Corte d’appello del luogo di attuazione del provvedimento. E’ così modificato, dall’articolo 34 n. 38, l’articolo 67 della legge n. 218.

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