La Corte di Cassazione interviene sulla protezione umanitaria – Italian Court of Cassation on humanitarian protection

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere concesso solo se sussistono situazioni di vulnerabilità personale attestate da un racconto non generico. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 12978/18, depositata il 24 maggio, ha respinto il ricorso di un cittadino senegalese che aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna di rigetto dell’istanza di protezione umanitaria (12978). Questo perché la situazione di minaccia descritta dal richiedente era stata generica. Una conclusione corretta secondo la Cassazione. La protezione umanitaria concessa a un cittadino straniero, che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, va concessa – precisa la Suprema Corte – sulla base di una valutazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, per verificare se “il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza”. Proprio questa situazione di vulnerabilità era stata ritenuta insussistente dalla Corte di appello che aveva motivato in modo adeguato il no alla richiesta di protezione umanitaria, anche a causa della genericità del racconto, privo di riscontro. La scelta dei giudici di appello è stata motivata in modo adeguato. Di qui il rigetto del ricorso in Cassazione.

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