Per la CEDU il ne bis in idem del Protocollo n. 7 non include la dimensione internazionale

Il principio del ne bis in idem, assicurato dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non si applica nei casi di doppio procedimento nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto in due Stati diversi. Di conseguenza, è inevitabile che il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di un uomo assolto in Germania e condannato in Francia per lo stesso fatto venga dichiarato inammissibile. Così ha fatto Strasburgo con la decisione del 20 febbraio, resa nota il 29 marzo, nel caso Krombach contro Francia (ricorso n. 67521, KROMBACH c. FRANCE). A rivolgersi alla Corte un cittadino tedesco che era stato accusato di aver stuprato e ucciso la figlia della sua compagna, di nazionalità francese. In Germania, l’uomo era stato assolto per insufficienza di prove, ma era stato sottoposto a un processo in Francia e lì condannato. Così l’uomo ha fatto ricorso alla Corte europea ritenendo che la Francia avesse violato l’articolo 4 del Protocollo n. 7 in base al quale “Nessuno può essere perseguito o punito penalmente dalle giurisdizioni dello stesso Stato in ragione di un reato per il quale è già stato assolto o condannato con una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di questo Stato”. La Corte europea, però, ha respinto la richiesta chiarendo che il principio in esame si riferisce unicamente a due procedimenti in uno stesso Stato, non avendo portata internazionale. Poco importa – scrive Strasburgo – che gli Stati coinvolti siano membri dell’Unione europea, tanto più che la Corte non ha competenza sull’attuazione del diritto Ue a meno che le violazioni e l’applicazione delle regole dell’Unione europea non conducano a una violazione dei diritti assicurati dalla Convenzione.

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