La Cassazione fissa il principio di diritto per la trascrizione del matrimonio canonico su ricorso di un solo coniuge

Sulla trascrizione del matrimonio religioso richiesta da un solo coniuge a causa della morte dell’altro interviene la Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 5894/18 depositata il 12 marzo, la prima sezione civile ha fissato il principio di diritto in base al quale nei casi di trascrizione del matrimonio canonico “eseguita dall’ufficiale di stato civile su ordine del tribunale, adito con ricorso di un solo subendo in sede di procedimento camerale, ai sensi degli articoli 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, il soggetto che si ritenga leso da tale trascrizione può agire con l’azione ordinaria di cognizione di cui all’art. 16 della legge n. 847 del 1929, volta all’accertamento della nullità della trascrizione stessa, allorché assuma che questa sia avvenuta in mancanza del consenso integro – espresso o tacito – dell’altro coniuge, da accertare con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta di trascrizione all’ufficiale di stato civile, in origine disattesa” (5894). Al centro della vicenda, il ricorso di una donna che contestava la trascrizione decisa dal Tribunale di Roma del matrimonio canonico contratto da suo fratello e una donna. La ricorrente sosteneva che il matrimonio celebrato nella cappella dell’ospedale era avvenuto mentre il fratello era ricoverato in uno “stato soporoso” e, quindi, il matrimonio concordatario senza le preventive pubblicazioni perché l’uomo si trovava in pericolo di vita non poteva essere celebrato. Ed invero, l’ufficiale di stato civile aveva rifiutato la trascrizione, ma il Tribunale di Roma l’aveva successivamente ordinata. Per la Suprema Corte, alla luce dell’accordo di revisione del concordato, ratificato con legge n. 121 del 1985 che fissa al comma 3 dell’articolo 8 i casi in cui la trascrizione non può avere luogo, stabilendo i tempi per la richiesta di trascrizione (anche su richiesta di uno solo dei contraenti), con innovazioni rispetto al passato per la trascrizione effettuata posteriormente, il consenso espresso o tacito alla trascrizione va verificato nel momento in cui uno dei coniugi presente dinanzi all’ufficiale di stato civile richiede la trascrizione tardiva. Tuttavia, – osserva la Cassazione -, mancano precedenti per la disciplina di casi in cui la richiesta sia formulata da un solo coniuge che assume il consenso dell’altro, vivente nel momento della richiesta, ma deceduto quando la trascrizione viene eseguita. Con la sentenza n. 5894/18 la Corte ha stabilito il principio di diritto in base al quale, in questi casi, il soggetto che si ritenga leso può agire con l’azione ordinaria di cognizione di cui all’articolo 16 della legge n. 847/1929 e la verifica del consenso integro deve essere accertata con riferimento al momento in cui è stata formulata la richiesta di trascrizione all’ufficiale di stato civile.

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