Corte europea: barriere architettoniche nelle università da abbattere

L’accesso alle strutture universitarie deve essere garantito agli studenti disabili che hanno diritto di accedere autonomamente senza doversi avvalere di un assistente messo a disposizione dalle università. E’ la Corte europea dei diritti dell’uomo a scriverlo con la sentenza depositata il 30 gennaio (ricorso n. 23065/12, Sahin, AFFAIRE ENVER SAHIN c. TURQUIE) con la quale Strasburgo, condannando la Turchia, ha delineato gli obblighi positivi degli Stati nei confronti di persone disabili. A rivolgersi alla Corte europea è stato uno studente universitario turco che, a seguito di un incidente automobilistico, era rimasto paralizzato e aveva chiesto al rettore dell’università di adeguare le strutture in modo da consentire l’accesso alle persone disabili. Il rettore aveva opposto ragioni legate alla mancanza di fondi e assegnato allo studente un assistente. Di qui il ricorso alla Corte europea che ha dato ragione su tutta la linea allo studente, accertando una violazione del diritto all’istruzione (articolo 2 del Protocollo n. 1) e del divieto di discriminazione (articolo 14 della Convenzione). La Corte, in primo luogo, ha delineato il perimetro di applicazione del diritto all’istruzione nel quale rientra anche quello all’istruzione superiore, diritto, osserva Strasburgo, che deve essere interpretato tenendo conto delle regole di diritto internazionale esistenti, inclusa la Carta sociale europea e la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006. E’ vero che lo Stato ha un certo margine di apprezzamento per individuare le misure necessarie ad assicurare l’istruzione, ma deve farlo consentendo un’uguaglianza di chances per tutti, favorendo l’educazione inclusiva. La Corte ha anche escluso la possibilità di invocare ragioni di budget come motivo per non procedere ai lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Così, non convince Strasburgo la scelta di risolvere la questione assegnando allo studente un assistente. Le autorità universitarie – scrive la Corte – hanno compiuto una scelta senza considerare gli effetti della decisione sul benessere, la dignità e l’indipendenza dello studente che ha diritto a vivere nel modo più autonomo possibile. Così, Strasburgo ritiene che le autorità universitarie non hanno agito con la diligenza dovuta per consentire allo studente disabile di continuare a seguire i propri studi “su un piano di uguaglianza con gli altri studenti”. La Corte, accertata la violazione, ha condannato lo Stato a versare al ricorrente 10mila euro per i danni non patrimoniali.

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