La conversione in legge del decreto 23 giugno 2011 n. 89 “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/Ce sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/Ce sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari” (si veda il post del 26 giugno) lascia in piedi l’impianto di partenza, ma introduce qualche elemento di maggiore conformità alle direttive Ue. La legge 2 agosto 2011 n. 129 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;129), infatti, ha eliminato alcuni formalismi eccessivi contenuti nel decreto legge. Prima di tutto, nei casi di ingresso e di soggiorno del partner del cittadino Ue che si avvale della libera circolazione o del soggiorno non è più richiesto che la relazione stabile sia ufficialmente attestata, ma è sufficiente – come previsto dal previgente decreto legislativo 30/2007 e, soprattutto dalla direttiva 2004/38/Ce – che sia “debitamente attestata”. Per evitare, poi, sovrapposizioni tra requisiti di ingresso e di soggiorno è stato eliminato l’obbligo del visto di ingresso per familiari extracomunitari di cittadini Ue per il soggiorno fino a 3 mesi. Per quanto riguarda i provvedimenti di rimpatrio volontario ed assistito dei cittadini extracomunitari verso il Paese di origine sono stati esclusi i destinatari di provvedimenti di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.
Si veda, sul decreto legge, il post del 26 giugno 2011.
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