Sull’istanza di prelievo la parola alla Consulta

Gli interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare nel caso Olivieri e altri contro Italia del 25 febbraio 2016, hanno spinto la Corte di cassazione, sezione II civile, con ordinanza interlocutoria depositata il 3 novembre 2017 (26221), a chiedere alla Consulta di chiarire l’eventuale illegittimità costituzionale, per contrasto con l’articolo 117 della Costituzione il cui contenuto è fornito dagli articoli 6 (durata ragionevole del processo), 13 (diritto alla tutela giurisdizionale effettiva) e 46 (carattere vincolante delle sentenze CEDU) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’art. 54, comma 2, d. l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133 del 2008 (come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’All. 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 e dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), del d.lgs. n. 195 del 2011). I ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva respinto la loro istanza per ottenere un indennizzo per l’eccessiva durata del procedimento amministrativo perché non era stata presentata l’istanza di prelievo secondo l’articolo 54 del d.l. n. 112 con riguardo a un processo amministrativo in corso nel 2010 e definito nel 2012. Ratione temporis – precisa la Cassazione – non erano applicabili le modifiche introdotte con legge n. 208/2015  e i ricorrenti avevano impugnato la sentenza nella parte in cui qualifica l’istanza di prelievo quale condizione di procedibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata dei giudizi amministrativi. Per la Suprema Corte, poiché per la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo il rimedio interno deve garantire o la durata ragionevole del giudizio o l’adeguata riparazione della violazione del precetto costituzionale, ogni ostacolo posto dall’ordinamento interno rende il rimedio non effettivo. L’istanza di prelievo, quindi, si configura come un rimedio non sollecitatorio, ma puramente dichiarativo “di un interesse già incardinato nel processo”. Alla luce di quanto affermato da Strasburgo e constatata l’impossibilità di interpretare in modo convenzionalmente orientata la norma interna, la Cassazione ha passato il caso alla Consulta ritenendo non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/istanza-di-prelievo-bocciata-a-strasburgo.html

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