Nessun obbligo di disapplicazione delle norme sulla prescrizione se la frode non è grave

Se manca la gravità nella frode i principi fissati con la sentenza Taricco non hanno spazio e i giudici nazionali non sono tenuti a disapplicare le norme interne sulla prescrizione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 45751 del 5 ottobre 2017 (45751) con la quale è stato respinto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia. Quest’ultimo aveva presentato il ricorso ritenendo che il Tribunale di Padova, affermando la prescrizione nei confronti di un cittadino francese per un’evasione di iva pari a 155.700 euro e di Iperf per 151mila euro, per un anno, non avesse tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Taricco (causa C-105/14). Per la Cassazione i giudici hanno agito correttamente perché nel caso in esame mancava il requisito della gravità della frode che, ad avviso della Suprema Corte, è rappresentato da un complesso di criteri come la gravità del danno, ma anche la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e le modalità di azione. Rilevante, poi, anche l’elemento soggettivo. Ed invero, se non si è in presenza di un “danno di rilevantissima gravità” bisogna fare riferimento ad ulteriori elementi che, nel caso di specie, non erano presenti. Inoltre, la Cassazione precisa che la gravità va rilevata non in astratto, “con riferimento all’integralità dei procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie italiane”, ma in concreto “con riferimento alle fattispecie oggetto del singolo giudizio, potendosi ritenere sufficiente anche una singola frode solo qualora questa sia di rilevantissima gravità”. Di conseguenza, il Tribunale di Padova ha agito correttamente applicando le norme interne sulla prescrizione. Va segnalato, però, che, a nostro avviso, la frode grave propria dell’Unione europea non coincide con quella di “rilevantissima gravità” indicata dalla Cassazione e che in base alla direttiva 2017/1371/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, che gli Stati dovranno recepire entro il 6 luglio 2019, l’indicata frode risulterebbe, ai sensi degli articoli 3 e 7, tra quelle gravi.

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