Prescrizione irrilevante per accertare il ne bis in idem

Nuova sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul ne bis in idem. Con la pronuncia depositata il 13 giugno (Simkus, n. 41788/11, CASE OF SIMKUS v. LITHUANIA) Strasburgo non solo ha ribadito che ai fini della verifica circa la natura penale dei procedimenti interni non conta la classificazione formale nazionale bensì l’accertamento sulla base dei criteri fissati nel caso Engel, ma ha anche stabilito che l’eventuale chiusura del procedimento per prescrizione non incide sull’applicazione del divieto del ne bis in idem disciplinato dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea.

In quest’occasione sotto i riflettori della Corte di Strasburgo è finita la Lituania, a seguito del ricorso di un cittadino accusato di aver insultato un addetto ai controlli di frontiera, minacciandolo di morte. In un primo tempo, l’azione penale si era chiusa ma, a seguito dell’appello della procura, il procedimento era stato riaperto anche se era in corso di completamento quello amministrativo per gli atti di vandalismo commessi dall’uomo. Quest’ultimo sosteneva che era stato violato il principio del ne bis in idem proprio perché l’azione penale era proseguita malgrado fosse stato già destinatario di una sanzione amministrativa. Una posizione condivisa dalla Corte europea. Prima di tutto, Strasburgo ha esaminato l’entità della sanzione prevista per i casi di teppismo. Questa fattispecie era stata depenalizzata con la conseguenza che la punizione passava attraverso un procedimento amministrativo. Tuttavia, – osservano i giudici internazionali – la punizione dei casi di vandalismo minore serve a proteggere l’ordine pubblico e ha carattere generale, rientrando “nella sfera di protezione del diritto penale”. Inoltre, le disposizioni del codice amministrativo erano rivolte a tutti i cittadini e non a un gruppo di persone e il carattere “minore” della fattispecie non faceva perdere in alcun modo le caratteristiche tipiche del diritto penale. Sotto il profilo dell’entità della sanzione, la Corte ha accertato che l’ordinamento lituano prevede un certo livello di severità tant’è che è possibile arrivare addirittura alla privazione della libertà personale per 30 giorni. Di qui la conclusione che il procedimento classificato come amministrativo nell’ordinamento interno aveva natura penale e quello penale era un duplicato del primo. Nessun rilievo poi alla circostanza che il procedimento si chiude con la prescrizione perché il principio del ne bis in idem implica non solo che una persona non deve essere punita due volte, ma anche che non deve subire un doppio procedimento per lo stesso fatto.

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