Sottrazione internazionale di minori: obbligatorio l’ascolto del bambino

Ascolto del minore indispensabile per i procedimenti relativi alla sottrazione internazionale di minori. La Corte di cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 3319/17 dell’8 febbraio (3319), ha accolto il ricorso del pubblico ministero che chiedeva l’annullamento del provvvedimento del Tribunale per i minorenni di Catanzaro con il quale era stato disposto il ritorno in Irlanda di una bambina. La madre aveva sottratto la minore conducendola in Italia. I giudici avevano ordinato il rientro in Irlanda anche perché non sussistevano condizioni ostative ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ossia il fondato rischio per il minore di essere esposto, al rientro, a pericoli fisici o psichici. Per la Suprema Corte, i giudici avevano l’obbligo di sentire il minore anche alla luce della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Ed invero, poiché il Tribunale per i minorenni non ha neanche indicato le ragioni che l’hanno spinto a non sentire il minore, la Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio.

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