Ingiunzione europea: sulla richiesta di riesame la Cassazione precisa i termini di presentazione

Sull’applicazione dell’ingiunzione europea di pagamento intervengono le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 7075/17 depositata il 20 marzo (ingiunzione europea) relativa al regolamento n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, modificato dal n. 2015/2421 del 2015 che entrerà in vigore il 14 luglio 2017, la Suprema Corte ha detto una parola definitiva sui termini da rispettare nel caso di richiesta di riesame in casi eccezionali. E’ la prima pronuncia su tale questione, arrivata alla Cassazione su ricorso di una società che aveva presentato una richiesta di riesame di un’ingiunzione europea di pagamento emessa nei suoi confronti, riguardante una somma dovuta a un professionista che non aveva ottenuto il pagamento di una prestazione d’opera professionale relativa alla costruzione di un edificio in Austria. La Corte di appello di Trieste aveva dichiarato l’istanza inammissibile.  Il riesame in casi eccezionali, in base al regolamento, è possibile se una notificazione dell’ingiunzione europea è avvenuta senza prova del ricevimento da parte del convenuto che non ha potuto presentare un’opposizione ordinaria per ragioni a lui non imputabili o se si realizzano casi di forza maggiore o altre circostanze eccezionali. Nel caso arrivato in Cassazione, la richiesta della società ricorrente era motivata da vizi nel procedimento di notificazione. In questa ipotesi, va applicata la disciplina sul riesame e non sull’opposizione. Solo in quest’ultimo caso, il regolamento fissa il termine in 30 giorni, senza rinvio agli ordinamenti interni, mentre nulla dice per il riesame e, lo stesso articolo 20 non fissa un termine. Di conseguenza, ad avviso della Cassazione, è indispensabile rifarsi all’ordinamento nazionale. In questa direzione, la Corte ricorda l’articolo 26 del regolamento che disciplina il rapporto con le norme processuali nazionali e che, d’altra parte, precisa che “tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale”. Di conseguenza, poiché il termine di proposizione del riesame è una questione procedurale, per stabilire le scadenze è necessario applicare l’articolo 650 del codice di procedura civile. Tanto più che nella comunicazione effettuata dall’Italia alla Commissione europea sul procedimento di riesame, è stata stabilita la competenza dello stesso giudice che ha messo l’ingiunzione e si è fatto riferimento all’articolo 650 e, quindi, al termine di dieci giorni stabilito nella norma richiamata.

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