Strasburgo frena i ricorsi delle vittime del nazismo

Non passa per Strasburgo la questione dei risarcimenti ai discendenti delle vittime di massacri compiuti dalle SS in Grecia. Con decisione del 31 maggio resa nota il 6  luglio (Sfountoris e altri contro Germania, n. 24120/06, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=24120/06&sessionid=73220053&skin=hudoc-en), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito l’irricevibilità del ricorso presentato da quattro cittadini greci i cui genitori erano stati uccisi a Distomo, in Grecia, da alcuni membri delle SS che avevano occupato il Paese ellenico. I ricorrenti avevano ottenuto dai tribunali greci un indennizzo parziale, ma il Ministro della giustizia greca si era rifiutato di fornire il suo consenso all’esecuzione forzata della sentenza in Germania. Le istanze delle vittime in Germania erano state respinte sul presupposto che né nel diritto internazionale (inclusa la IV Convenzione dell’Aja del 1907), né in quello interno vi era una base idonea all’azione giurisdizionale. Di qui il ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 che assicura il diritto di proprietà e dell’articolo 14 che vieta ogni forma di discriminazione. Questo perché mentre le vittime dei massacri all’estero non erano state indennizzate lo erano state le vittime delle persecuzioni naziste in Germania.

La Corte europea ha, però, dichiarato irricevibile il ricorso ritenendo che i tribunali tedeschi non hanno applicato né il diritto interno, né quello internazionale, in modo arbitrario e che non può gravare sugli Stati contraenti l’obbligo di indennizzare le vittime di violazioni commesse dai predecessori.

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