Arbitrato per la soluzione delle controversie commerciali tra Marocco e Ue

Il Consiglio Ue ha approvato con decisione 2011/392/Ue del 13 maggio 2011 (pubblicata sulla GUUE del 5 luglio 2011, L 176 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0002:0016:IT:PDF) l’accordo tra Unione europea e Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie. Il campo di applicazione è limitato alle controversie commerciali relative alla violazione del titolo II dell’accordo euromediterraneo relativo all’associazione tra i due soggetti. Primo passo, lo svolgimento di consultazioni in buona fede. Poi la mediazione e infine il ricorso alla procedura arbitrale.

Ogni parte, fallito il ricorso ai primi due strumenti di soluzione delle controversie, può presentare una richiesta al sottocomitato “industria, commercio e servizi” per la costituzione di un collegio arbitrale, formato da 3 arbitri (presso il sottocomitato sarà disponibile un elenco con 15 arbitri). Entro 150 giorni (75 nei casi di urgenza) deve essere emesso il lodo arbitrale. Le parti hanno l’obbligo di esecuzione immediata: in caso di tempi più lunghi le parti dovranno notificare i tempi di attuazione entro 30 giorni. I rapporti con l’Organizzazione mondiale del Commercio sono disciplinati dall’articolo 20.

L’accordo è accompagnato da due allegati: uno contiene il regolamento interno per l’arbitrato, l’altro il codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e mediatori.

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