Rimozione di un magistrato da un incarico direttivo in violazione della CEDU

La Corte europea dei diritti dell’uomo allarga il perimetro di applicazione dell’articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare e chiarisce che la rimozione da una posizione professionale può costituire un’ingerenza nella vita privata e, di conseguenza, può configurarsi una violazione dell’indicata norma. Con la sentenza depositata il 22 novembre, nel caso Erményi contro Ungheria, ricorso n. 22254/16 (case-of-a-and-b-v-norway case-of-ermnyi-v-hungary), la Corte interviene nuovamente, dopo il caso Baka (http://www.marinacastellaneta.it/blog/leggi-ad-hoc-contro-i-magistrati-bocciatura-da-strasburgo.html), sulle leggi adottate dall’Ungheria che hanno intaccato numerosi diritti dei magistrati. In questo caso, a rivolgersi a Strasburgo, il vicepresidente della Corte suprema ungherese (deceduto nel corso del procedimento) che era stato rimosso dal suo incarico prima del termine ordinario di scadenza. Non solo. A causa di una successiva legge, che aveva abbassato il limite di età per il pensionamento, aveva dovuto lasciare la magistratura. E’ vero che la legge ungherese era stata dichiarata incostituzionale, ma il ricorrente aveva deciso di non rientrare nei ranghi della magistratura proprio a causa della sua rimozione come vicepresidente. Di qui il ricorso alla Corte europea che ha dato ragione al magistrato e ai suoi eredi che hanno continuato il procedimento dinanzi a Strasburgo. La nozione di vita privata – osserva la Corte europea – include anche le relazioni di natura professionale ed economica tanto più che proprio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa le persone hanno la possibilità di sviluppare le relazioni personali con il mondo esterno. Di conseguenza, è evidente che la rimozione dall’ufficio interferisce con il rispetto della vita privata. A ciò si aggiunga che le eccezioni all’ingerenza nella vita privata, previste dal paragrafo 2 dell’articolo 8, vanno interpretate restrittivamente e che il Governo ungherese non ha dimostrato un collegamento tra la rimozione dall’incarico di vicepresidente e le eccezioni indicate nel paragrafo 2. Così, l’ingerenza non perseguiva un fine legittimo e la rimozione da vice presidente è stata contraria alla Convenzione. La Corte ha anche concesso 20mila euro per i danni patrimoniali e non patrimoniali.

2 Risposte
  • Ottavio
    dicembre 2, 2016

    Sbaglio o nei confronti della Turchia, la Corte EDU tiene una atteggiamento diverso?

  • Ottavio
    dicembre 2, 2016

    Sbaglio o nei confronti della Turchia, la Corte EDU, nei verso i magistrati dissidenti dalla linea governativa, tiene una atteggiamento diverso ?

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