Status familiari claudicanti: freno all’operatività del limite dell’ordine pubblico

Il bambino ha un diritto fondamentale alla conservazione del proprio status legittimamente acquisito all’estero. Di conseguenza, deve essere trascritto negli uffici di stato civile italiani l’atto di nascita del bimbo nato in Spagna attraverso tecniche di procreazione assistita con donazione dell’ovocita da parte di una donna e conduzione a termine della gravidanza da parte di un’altra con utilizzo di un gamete maschile di un terzo non conosciuto, scelte da due donne, una cittadina italiana e l’altra spagnola, legate da un rapporto matrimoniale in quel Paese. Per la Corte di Cassazione, prima sezione civile, che si è pronunciata con la sentenza n. 19599 depositata il 30 settembre (19599_10_2016), la trascrizione non contrasta con l’ordine pubblico di cui all’articolo 16 della legge n. 218/1995. Tanto più – scrive la Suprema Corte – che il bambino ha un diritto fondamentale alla conservazione dello status acquisito all’estero (è, invece, irrilevante che la pratica sia vietata in Italia) e che la regola interna secondo la quale è madre colei che ha partorito non è certo un principio fondamentale di rango costituzionale. Rinviando al post per la ricostruzione della vicenda, http://www.marinacastellaneta.it/blog/trascrizione-dellatto-di-nascita-e-coppie-dello-stesso-sesso-via-libera-dalla-corte-di-appello-di-torino.html, va segnalato che, nel respingere il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino e del Ministero dell’interno, la Suprema Corte ha confermato la correttezza dell’operato della Corte di appello di Torino che aveva ordinato la trascrizione dell’atto di nascita precisando che il giudice interno non deve verificare se l’atto straniero applichi una disciplina conforme o difforme rispetto alle disposizioni interne anche se inderogabili, ma unicamente se si producono effetti contrastanti con la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo desumibili dalla Carta costituzionale, dai trattati internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Essenziale, poi, salvaguardare l’interesse superiore del minore che si realizza assicurando la continuità del rapporto di filiazione ed evitando situazioni giuridiche claudicanti, in linea con quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza del 26 giugno 2014 nel caso Mennesson contro Francia. D’altra parte, negare la trascrizione determinerebbe una situazione di incertezza giuridica che incide negativamente sulla definizione dell’identità personale. Da evitare, poi, il ricorso al limite dell’ordine pubblico se causa discriminazioni verso minori e se crea situazioni di diseguaglianza

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/maternita-surrogata-e-trascrizione-necessario-assicurare-i-diritti-del-minore.html

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