La Corte di giustizia Ue torna sull’individuazione del giudice competente nelle vendite a distanza

La clausola attributiva di competenza a un giudice in base al regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale può essere stipulata anche in una forma ammessa dalle pratiche delle parti o utilizzata nel commercio internazionale, a condizione che si tratti di una forma che le partti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. E’ quanto stabilito dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata il 9 giugno 2011 (causa C-87/10, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&numaff=C-87%2F10&ddatefs=20&mdatefs=05&ydatefs=2011&ddatefe=14&mdatefe=06&ydatefe=2011&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100).

Il rinvio pregiudiziale presentato dal Tribunale di Vicenza riguardava l’individuazione del luogo di esecuzione di un contratto al fine di determinare il giudice competente. Il venditore italiano aveva adito il tribunale ordinario di Vicenza a causa del mancato pagamento della somma dovuta a seguito di una compravendita di beni da parte di un acquirente francese. Quest’ultimo, invece, sosteneva che fosse competente il giudice francese in quanto giudice della sede del convenuto. Una tesi non condivisa dal venditore per il quale la clausola “Resa. Franco nostra sede” era attributiva di competenza al giudice italiano anche in base agli usi della Camera di commercio internazionale (Incoterms). La Corte di giustizia riconosce che queste prassi sono ammesse per attribuire la competenza: in base all’articolo 5 del regolamento nei casi di vendita a distanza il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati deve essere determinato in base al contratto (si veda la sentenza Car Trim, C-381/08 del 25 febbraio 2010), facendo riferimento anche agli usi della camera di commercio internazionale. Se tale accertamento non è possibile deve essere presa in considerazione la consegna materiale del bene. Spetta quindi al giudice nazionale accertare se, in base agli usi della camera di commercio internazionale, la clausola di resa fosse attributiva di competenza al giudice italiano.

No tags 0 Commenti 0

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *