Nessun effetto retroattivo per la legge sul matrimonio per le coppie dello stesso sesso.

Nessuna violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare se lo Stato non riconosce la pensione di reversibilità al partner di una coppia dello stesso sesso, morto quando la legge che consentiva il matrimonio ai conviventi same sex non era in vigore. Lo ha chiarito, con riferimento alla Spagna, la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Aldeguer Tomás depositata il 14 giugno (CASE OF ALDEGUER TOM?S v. SPAIN) con la quale è stato respinto il ricorso di un uomo che aveva avuto una convivenza di fatto, per 12 anni, con un partner dello stesso sesso e che non aveva potuto regolarizzare la propria situazione perché la legge che prevedeva il matrimonio era entrata in vigore dopo la morte del partner. I tribunali nazionali avevano respinto le sue richieste relative alla pensione di reversibilità e così ha fatto la Corte europea. Riconosciuto il principio consolidato secondo il quale i rapporti tra coppie dello stesso sesso rientrano nell’ambito della vita privata e familiare, diritto tutelato dall’articolo 8, Strasburgo ha chiarito, però, che la norma in esame non assicura un diritto di beneficiare di uno specifico regime di previdenza sociale come quello ad ottenere la pensione di reversibilità. E questo malgrado nella nozione di vita familiare non rientrino solo aspetti di natura sociale, morale o culturale ma anche interessi materiali. Nel periodo considerato, tra l’altro, gli Stati godevano di un certo margine di apprezzamento, tanto più che mancava un consenso degli Stati circa i diritti da attribuire alle coppie same sex. La Corte esclude, quindi, una violazione del principio di non discriminazione in base all’orientamento sessuale perché il partner che rivendicava la pensione non si trovava nella stessa situazione del coniuge e, quindi, il rifiuto era basato unicamente sul fatto che la coppia non era sposata, circostanza che costituiva una condizione per ottenere la pensione di reversibilità. Così, la Corte esclude un’assimilazione alle coppie che una volta sposate non potevano divorziare per le quali il legislatore era intervenuto con una legislazione ad hoc perché, pur trattandosi di ostacoli giuridici, le due situazioni hanno natura differente e riguardano due contesti diversi. Respinta anche la tesi di un’applicazione retroattiva della legge che ha poi riconosciuto riconosciuto il diritto al matrimonio a persone delle stesso sesso.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *